Vaccini, tra revisione continua e autorizzazione d’emergenza
Per velocizzare la procedura di valutazione dei vaccini di nuova generazione l’EMA, Agenzia Europea di Valutazione delle Medicine, è ricorsa alla rolling review (revisione continua), strumento previsto dalla normativa che consente di analizzare i dati degli studi clinici man mano che si sono resi disponibili.
L’EMA ha adottato l’iter più naturale per salvaguardare la salute pubblica nella condizione emergenziale, raccomandando alla Commissione Europea (EC) l’approvazione della richiesta della Autorizzazione all’Immissione in Commercio Condizionata (Conditional Marketing Authorisation, CMA) per Comirnaty di Pfizer.
I vantaggi offerti dalla CMA sono evidenti in quanto il monitoraggio sulla sicurezza del farmaco è affidato al sistema di farmacovigilanza dell’Unione Europea (EU) che quindi è in grado di intercettare più rapidamente le reazioni avverse riportate dai cittadini e coordinare efficacemente le azioni dei 27 Stati membri.
Va rimarcato che, dopo l’approvazione della CMA, il rapporto benefici/rischi associato all’uso del vaccino deve giovarsi di una valutazione in continuo aggiornamento con l’esame di nuovi dati che il produttore si impegna a raccogliere riguardo la sicurezza, l’efficacia e la qualità del farmaco.
Inoltre, il produttore che ha ottenuto l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio Condizionata, resta il solo soggetto legalmente responsabile del farmaco sia civilmente che amministrativamente.
Questo iter altamente strutturato rispecchia anche il normale percorso di richiesta di autorizzazione che prevede l’obbligatorietà di una procedura centralizzata per nuovi farmaci destinati al trattamento di malattie virali in condizioni non emergenziali.
La disponibilità di un primo vaccino contro la Covid-19 è stato un traguardo importante per l’Unione Europea e il Presidente Ursula von der Leyen in un tweet ha giustamente sottolineato quanto sia commovente questo momento di coesione.
Resta da analizzare se tale felice adeguatezza offerta dalla CMA sia il solo possibile strumento disponibile, laddove la FDA (US Food and Drugs Administration) ha invece optato per un diverso regime regolatorio cioè la Emergency Use Authorization, simile alla analoga autorizzazione prevista da EMA, che è tuttavia contemplata solo a livello dei singoli stati della EU.
Ma vediamo in cosa consiste la EUA per la Comunità Europea, quali sono le differenze e se ci possono essere dei punti a favore o a svantaggio per collettività.
Nel caso uno Stato membro conceda la EUA, il produttore del medicinale non è più responsabile del suo uso né civilmente né amministrativamente. Nel caso specifico, poi, il vaccino resta non autorizzato e non commercializzabile.
La responsabilità della introduzione e dell’uso del nuovo medicamento ricade interamente sullo Stato che quindi può decidere di richiedere all’azienda farmaceutica dati più o meno dettagliati rispetto alla CMA riguardo, ad esempio, il processo di produzione del vaccino, la certificazione degli impianti di produzione, la corposità dei dati clinici.
In maniera parallela anche negli USA il vaccino rimane non approvato con la EUA concessa dalla FDA.
Perché è importante sottolineare questo aspetto pur parlando dell’identico farmaco che può ottenere una CMA oppure una EUA e alla fine raggiunge pur sempre la comunità da immunizzare?
In effetti i regimi regolatori sono sostanzialmente differenti e in particolare la CMA può paradossalmente orientare la linea di condotta delle aziende verso un limbo talvolta vantaggioso per il produttore.
Per un verso è certamente un bene poter usufruire di una Autorizzazione all’Immissione in Commercio Condizionata (con validità di un anno) in tutti gli Stati membri, anche per coordinare efficacemente una farmacovigilanza passiva e attiva. Per altro verso, però, è più arduo far rispettare l’impegno del produttore a concludere degli studi post-autorizzativi per un farmaco ormai approvato. Circostanza, del resto, documentata in letteratura.
La giustificazione più frequentemente riportata dalle aziende è che diventa più complicato arruolare pazienti per un farmaco già approvato. In alcuni casi gli studi richiesti non vengono completati neanche dopo 10 anni.
Insomma appare alquanto improbabile poter contare sulla volontà di produrre l’onere della prova a conferma di un rapporto positivo benefici/rischi con studi di post-commercializzazione oltre a quelli già presentati durante la pre-commercializzazione.
Va sottolineato, poi, che si incontrerebbe un forte sentimento di delusione e contrarietà da parte dei cittadini nel caso fosse revocata l’autorizzazione qualora non fossero chiari i benefici.
L’emergenza in corso poteva essere colta dall’Italia come ottima occasione per una Emergency Use Authorisation.
Il nostro Stato, direttamente investito della responsabilità nell’uso di Comirnaty, avrebbe potuto, così, monitorare la sicurezza del vaccino usufruendo delle competenze di AIFA e ottenere forse una introduzione anticipata.
In più, facendo permanere il farmaco in uno status di non approvazione, si sarebbe rispettato un principio di precauzione doveroso per un medicamento mai usato nell’uomo e al contempo la comunità italiana sarebbe stata più tutelata facendo affidamento sulla presa di responsabilità non di un’azienda farmaceutica ma del nostro Stato.